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Novità libretto dal 3 novembre: trascrizione per prestare l'auto

Dal 3 novembre, un'importante novità sul libretto di circolazione: il nome sulla patente del conducente deve essere lo stesso del libretto, cioè chi guida l'auto deve essere anche l'intestatario oppure il suo nome deve essere stato trascritto sul libretto. Coinvolte le auto aziendali. Nell'articolo scopriamo tutti i dettagli della nuova legge, quando si applica, quali eccezioni ci sono, come fare per tutelarsi e a quanto ammontano le multe.

Libretto di circolazione

In attesa che venga approvato il nuovo codice della strada 2015, una importante novità sul libretto di circolazione entra in vigore da lunedì 3 novembre 2014 e riguarderà soprattutto le auto aziendali: diventa obbligatorio, infatti, che coincidano il nome sulla patente del conducente e il nome dell’intestatario del veicolo sulla carta di circolazione dell'auto. In sostanza, un veicolo può essere guidato solo dal suo intestatario e non da terzi. Per poter prestare l'auto, il nome di chi la guiderà deve essere aggiunto sul libretto di circolazione. La multa per l'uso dell'auto da parte di un soggetto non indicato sul libretto è molto salata. Vediamo nel dettaglio quando si applica questa nuova legge sul libretto e a quanto ammonta la multa.

Quando si applica la nuova legge sul libretto di circolazione

La nuova disposizione entra in vigore a partire dal 3 novembre (comma 4-bis dell'art. 94 c.d.s., come introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a, della legge n. 120/2010; entra in vigore soltanto ora per tempi tecnici di realizzazione dei sistemi di aggiornamento dei libretti) e riguarda - per fortuna - soltanto l'uso di auto altrui per periodi superiori ai 30 giorni, cioè quando "un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni". Se prestiamo l'auto a qualcuno o gli consentiamo di utilizzarla a lungo termine (più di 30 giorni) dobbiamo regolarizzare la situazione facendo scrivere il nome della persona sul libretto di circolazione. La normativa non riguarda l'uso dell'auto da parte di familiari e non è retroattiva. Colpirà invece i soggetti che utilizzano l'auto in comodato d'uso, come le cosiddette "auto aziendali".

Vediamo in modo schematico le caratteristiche di questa nuova legge sul libretto di circolazione:

  • Entra in vigore dal 3 novembre 2014
  • Riguarda gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate e i motoveicoli
  • Si applica quando "un soggetto diverso dall'intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni"
  • Non si applica ai familiari (purché vivano con l'intestatario)
  • Al momento ancora non si applica agli autotrasportatori (iscritti all'albo, con licenza per il trasporto di cose proprie o autorizzati al trasporto di persone)
  • Non è retroattiva: l'obbligo vale solo per gli "atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre"
  • Si applica ai casi di comodato e l'obbligo ricade sul comodatario
  • Chiunque non sia obbligato, può comunque richiedere l'aggiornamento qualora lo desideri

L'aggiornamento del libretto si rende necessario, oltre che in caso di temporanea disponibilità per più di trenta giorni di un veicolo intestato a terzi, anche nei casi di variazione della denominazione dell'ente intestatario o delle generalità della persona fisica intestataria o di intestazione a soggetti giuridicamente incapaci. Come chiarisce in un'intervista il direttore generale della Motorizzazione, la maggior parte dei normali guidatori non verrà intaccata, dunque, da queste novità. Dovranno tenere conto di questa novità soprattutto coloro i quali dispongono di veicoli aziendali e dei rent to buy (il pagamento di un canone per l'uso dell'auto in attesa di decidere se acquistarla pagando il saldo).

Come effettuare l'aggiornamento del libretto per veicoli aziendali

Ufficio immatricolazioni - motorizzazione

L'aggiornamento del libretto di circolazione va fatto allo Sportello Immatricolazioni della motorizzazione

La domanda di aggiornamento del libretto per auto aziendali deve essere presentata alla motorizzazione ("Sportello Immatricolazioni"), nell'orario di apertura. La domanda va presentata dal "comodatario" o in alternativa da un delegato. Deve contenere:

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario con fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso
  • versamento di 16€ sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di 9€ sul c.c.p. 9001 (diritti di motorizzazione)

Lo sportello rilascia un tagliando di aggiornamento nel quale sono annotati nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del comodatario e la data di scadenza del comodato. Su questa ricevuta sarà presente la dicitura "Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.". L'attestazione di avvenuta annotazione non va obbligatoriamente tenuta a bordo del veicolo aziendale.

Multe per mancata trascrizione su libretto di circolazione

Le multe per chi non dovesse aggiornare il libretto di circolazione secondo le nuove norme sono molto salate. Parliamo, infatti, di multe che vanno dai 705 ai 3.526 euro per chi abbia disponibilità di un veicolo intestato a un terzo per oltre 30 giorni non risultante dal libretto di circolazione.

Se da un lato questa norma vuole aumentare la sicurezza sulle strade, evitando quella che ormai è la normalità, cioè che il conducente di un veicolo sempre più raramente ne è anche l'intestatario, dall'altro lato bisogna criticare il fatto che questa norma aumenti ulteriormente la mole burocratica, introducendo peraltro un reato difficilmente dimostrabile dal momento che, ad un banale controllo, sarà molto complicato per le autorità verificare la dimensione temporale dell'uso del veicolo da parte di terzi.

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